Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'accesso civico semplice riguarda l'obbligo di pubblicazione di documenti, dati o informazioni previsti dalla normativa vigente nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito istituzionale.
A partire dal 9 gennaio 2026, la presentazione dell'istanza deve avvenire secondo le nuove «Linee guida per l'accesso civico» adottate dal Ministero della Giustizia, che sostituiscono le precedenti disposizioni del 2018.
Il modulo ufficiale è disponibile sul sito del Ministero al seguente link: